Decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280 Art. 1
1. Il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a concedere un'indennita' una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all' articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , obbligati a sospendere l'attivita' di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.
2. L'ammontare dell'indennita' per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonche' le modalita' tecniche di erogazione della stessa indennita', sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.
((2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni))
((3. L'ammontare complessivo delle indennita' corrisposte ai sensi dei commi precedenti non puo' superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi ))