Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 4
Capo I POLIZIA DI STATO
1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facolta' di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.
2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991, l'Amministrazione ha facolta' di utilizzare, per non piu' di due anni dalla data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 960 unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.