Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 3
Capo I POLIZIA DI STATO
1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , e' aumentata, rispettivamente, di 4 unita', in ragione di 2 unita' per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unita' a partire dal 1990 in ragione di una unita' per ogni anno.
2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.