Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 14
Capo IV POTENZIAMENTO SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all' articolo 58 del codice di procedura penale .
2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359)) .
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359)) .
5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359)) .