Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 12
Capo II ARMA DEI CARABINIERI
1. L'aumento degli organici di cui all'articolo 11 avverra', a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per contingenti, rispettivamente, non superiori a 550 unita', di cui 200 sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficiali per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1' febbraio 1989, n. 53 ((, e successive modificazioni ed integrazioni)) , con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite.
3. Il Ministro della difesa e' autorizzato altresi' a bandire con propri decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli maggiori "carica speciale", sino al raggiungimento dell'organico indicato all'articolo 11, ai sensi dell' articolo 1, comma 15- ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 .