Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 Art. 7
1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) acqua ragia minerale, da L. 6.450 a L. 29.500 per ettolitro, alla temperatura di 15 C;
b) petrolio lampante, da L. 25.000 a L. 43.200 per ettolitro, alla temperatura di 15 C;
c) "cherosene" destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da L. 2.500 a L. 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15 C;
d) oli da gas, da L. 43.420 a L. 86.840 per ettolitro, alla temperatura di 15 C;
e) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;
f) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;
g) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;
h) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da L. 9.000 a L. 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da L. 37.590 a L. 58.437 per cento kg.