Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 Art. 4
1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 , limitatamente a quella dovuta per ammontari dell'aggio superiori a L. 8.000.000, e' stabilita nella misura di L. 1.000.000 per ammontari compresi tra L. 8.000.001 e L. 20.000.000, di L. 2.000.000 per ammontari compresi tra L. 20.000.001 e L. 100.000.000 e di L. 3.000.000 per ammontari oltre L. 100.000.000.
2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi e' superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta e' ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.
3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale e' dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento e' fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 (( ... )) in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sara' computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento e' stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il (( termine del 30 novembre 1990 )) .
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3-bis. Ai fini della determinazione delle somme di denaro una tantum previste dall' articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.
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3-ter. La misura del 15 per cento di cui all' articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e' ridotta al 10 per cento.
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3-quater. All' articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , come da ultimo modificato dall' articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e' aggiunto il seguente comma: 'Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra e' proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra e' ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente'.
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3-quinquies. In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell' articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'una tantum. Le disposizioni contenute nell' articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale.
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(( 3-sexies. Il bollo di quietanza non e' dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali ))