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Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 · Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 — Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato

Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1989, instaurate ai sensi dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , e dell' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi. (( 2 ))

2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorita' presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , pendenti presso le competenti autorita' amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro centottanta giorni dalla data suddetta all'autorita' competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso e' definito per rinuncia, di cui e' data comunicazione all'autorita' che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate. Nell'istanza il contribuente puo' chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1. (( 2 )) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 ha disposto (con l'art. 13-ter, comma 1) che "Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui all' articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 , e' fissato al 30 giugno 1991".