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Decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 · Decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 — Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico

Decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonche' ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, e' vietata ogni attivita' intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto altresi' divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq.

3. I divieti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , e all' articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attivita' ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220 .

5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall' articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220 . ((2))

-------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 , convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 , sono consentiti: a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90, nonche' le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi; a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90".