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Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 · Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 — Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 Art. 6Tassazione presuntiva

In KraftAmtlicher Text

1. ((Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita' estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte)) .