Decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65 Art. 2
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi il corrispondente importo necessario per l'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 e a stabilire le modalita', le condizioni e i termini del rimborso del prestito stesso, il cui importo dovra' essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato, capo XII, capitolo 3540.
2. I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalla gestione del prestito di cui all'articolo 1 sono regolati da apposita convenzione.