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Decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 · Decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 — Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali

Decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 Art. 4-ter

In KraftAmtlicher Text

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1. Qualora risultino disponibilita' finanziarie non utilizzate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato, a carico delle suddette disponibilita', agli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona le rate di ammortamento relative agli anni 1990 e 1991 riguardanti i mutui gia' contratti dagli stessi enti al 31 dicembre 1985, sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Le disponibilita' sono ripartite in proporzione all'entita' delle rate dei mutui contratti da ciascun ente portuale. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi del comma (6) dell' articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230 , e successive modificazioni. Ai suddetti rimborsi si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .

2. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati, per l'acquisto e la realizzazione di attrezzature e di impianti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, a contrarre mutui o a chiedere prestiti agevolati alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalita' all'uopo dettate dalla stessa Cassa))