Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 Art. 13Disposizioni sui mutui degli enti locali
CAPO I NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )) .
2-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )) .
2-ter. Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, e' facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo .