Decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 Art. 13
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:
a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;
b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ;
c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. E' attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere:
a) alla nomina e conferma in ruolo;
b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;
c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.
4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , non si applica il disposto di cui all' articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.