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Decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 · Decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 — Norme in materia di reclutamento del personale della scuola

Decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:

a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;

b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ;

c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. E' attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere:

a) alla nomina e conferma in ruolo;

b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;

c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;

d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , non si applica il disposto di cui all' articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.