Decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente: " Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai ((quaranta)) , soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.".