Decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 Art. 2
1. In relazione agli eventi di cui all'art. 1, i contributi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati rispettivamente a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni.