Decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239 Art. 2
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le situazioni di soprannumerarieta' di personale esistente alla predetta data negli uffici scolastici indicati nell'articolo 1, comma 3, sono riassorbite soltanto in corrispondenza del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti e disponibili.