Decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 Art. 8
1. All' articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 , e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656 , convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780 , e' aggiunto il seguente comma: "I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati".