Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 Art. 19
1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20 , incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonche' del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 e del comma 6 dell' articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 , e' prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.