Decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382 Art. 13
Capo II RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3, complessivamente valutato in lire 750 miliardi per l'anno 1987, in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:
a) per l'anno 1987, quanto a lire 400 miliardi e a lire 150 miliardi, rispettivamente a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse" e, quanto a lire 200 miliardi, mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e delle somme ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e successive modificazioni;
b) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento di cui alla precedente lettera a), iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.
3. Gli importi di cui al comma 2, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato emessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10, comma 2.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.