Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 Art. 9
1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all' articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 , puo' essere utilizzato, oltre che per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprieta' delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.