Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364 Art. 2
1. I residui del capitolo 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti in conto residui al capitolo 7714 del medesimo stato di previsione concernente "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili" di cui all' articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , e sono ripartiti dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((quanto a lire 300 miliardi fra i capitoli di spesa indicati al comma 1 dell'articolo 1 e per la parte eccedente fra i capitoli di spesa indicati al comma 2 dell'articolo 1, nella medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo 1)) .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , al netto delle disponibilita' residue di cui al comma 1, nonche' delle eventuali annualita' per contributi in conto interessi gia' concessi, puo' essere utilizzata esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale per le finalita' di cui al medesimo articolo 8.
4. Ai fini della acquisizione dei contributi previsti dall' articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall' articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 . Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tale facolta' si provvede in conformita' a quanto disposto dall' articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 , a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
((4-bis. L'erogazione dei contributi di cui all' articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308 , effettuata in base agli stati di avanzamento dei lavori o in unica soluzione puo' essere disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella fase istruttoria della richiesta o di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, previa prestazione di garanzia con polizze fidejussorie bancarie o assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati))