Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 Art. 4Fondo ordinario per la finanza locale
Titolo I BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI
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1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere per gli anni 1987 e 1988:
a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;
b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , al netto delle somme la cui erogazione e' stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.
2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922 , con l' articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55 , con l' articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167 , e con l' articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 , il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, e' corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e' trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.
4. Per l'anno 1987, le modalita' delle certificazioni sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15 novembre 1987.
5. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.
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