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Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 · Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 — Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 Art. 29Copertura finanziaria

Titolo II DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

In KraftAmtlicher Text

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1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane)";

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunita' montane";

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalita' di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";

f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all' articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , sui mutui contratti dai comuni e dalle province;

g) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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