Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 Art. 2Trasferimenti delle regioni
Titolo I BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI
1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
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1-bis. Per l'anno 1988 la facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987.
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