Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 Art. 1Bilancio
Titolo I BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI
1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))
2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 , per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane.
3. All' articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".
3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384 , il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988.