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Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 · Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 — Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 Art. 1Bilancio

Titolo I BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

In KraftAmtlicher Text

1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))

2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 , per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane.

3. All' articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384 , il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988.