Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357 Art. 4
1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , sono attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per il 1986, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , maggiorate del 4 per cento. Alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 5, aumentate del 4 per cento.
2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 , le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.