Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357 Art. 2
1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , aumentate del 4 per cento.
2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per l'anno 1987, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
3. Per l'anno 1987 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , aumentate del 4 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 , le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.