Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355 Art. 3
1. Il Ministro del tesoro puo' autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , 8 maggio 1987, n. 266 , 8 maggio 1987, n. 267 , 13 maggio 1987, n. 268 , 18 maggio 1987, n. 269 e 20 maggio 1987, n. 270 ((...)) .
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.