Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327 Art. 4
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222 .
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.