Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327 Art. 2
1. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o societa' consortile, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' per la concessione del contributo.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1987.