Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319 Art. 7
1. All'onere di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria", e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e' concesso alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 . Per gli anni successivi, sulla base degli effettivi fabbisogni dimostrati dalla regione, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in sede di ripartizione annuale delle disponibilita' del Fondo predetto, puo' concedere ulteriori contributi per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, nel limite complessivo di 50 miliardi.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 e' concesso alla regione Sardegna un contributo straordinario di lire 25 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 .
((4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ))
5. Le somme indicate nei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.