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Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319 · Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319 — Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna

Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile, istituito con l' articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 , e successive integrazioni.

((1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti))

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 , provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.