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Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 · Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 — Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS

Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 Art. 13Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

In KraftAmtlicher Text

1. Con effetto dal 1 luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure percentuali da applicarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1984:

a) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1957;

b) 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1957-31 dicembre 1963;

c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1964-31 dicembre 1967;

d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1968-31 dicembre 1970.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l'importo di L. 150.000 mensili, ne' essere inferiori all'aumento derivante dall'applicazione del comma 5 alle pensioni aventi la stessa anzianita' contributiva.

3. Con effetto dal 1 luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1 gennaio 1971-30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in base all'incremento medio dell'indice annuo del costo della vita e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1 gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza, l'importo originario della pensione e' rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983. Se l'importo originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione spettante alla predetta data del 1 gennaio 1983, senza che il 40 per cento della relativa differenza raggiunga le L. 10.000 mensili, la maggiorazione dovuta e' arrotondata a tale importo.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino all'importo di L. 150.000 mensili e per la parte eccedente tale importo sono corrisposti nella misura del 25 per cento. In ogni caso, l'aumento che risulta dall'applicazione della predetta percentuale non puo' superare quello derivante dall'applicazione dei miglioramenti previsti al comma 3 all'importo mensile originario delle pensioni, di cui alla allegata tabella, aventi lo stesso anno di decorrenza.

5. Con effetto dal 1 luglio 1985, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, e' raddoppiato l'importo della maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione oltre il quindicesimo, di cui all' articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 , nella misura in essere al 31 dicembre 1984.

6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilita' di cui all' articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e successive modificazioni.

7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

8. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le disponibilita' della gestione.