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Decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 · Decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 — Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

Decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 Art. 5null

In KraftAmtlicher Text

((1-bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati)) . 2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative e' esonerato da qualsiasi responsabilita' conseguente agli adempimenti di cui al comma 1. ((2-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988. 2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate")) .