Decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 Art. 2
1. Gli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 45 del testo unico citato all'articolo 1, che non svolgono alla data di entrata in vigore del presente decreto operazioni per conto dei fiducianti, devono entro sei mesi modificare l'oggetto sociale ovvero deliberare il proprio scioglimento; in difetto, sono posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell' articolo 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il commissario o i commissari liquidatori; con successivo decreto e' nominato il comitato di sorveglianza.