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Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 · Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 — Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Il periodo di utilizzo di cui all' articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , modificato dall' articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e' elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e' da applicare il tasso agevolato:

a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga gia' tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.

3. Con onere a carico delle disponibilita' del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 e' riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.

4. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "La durata dei finanziamenti non puo' essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da societa' promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata e' di anni 15".

5. I limiti di finanziamento previsti dall' articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , gia' aumentati dall' articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'articolo 9, secondo comma , del decreto-legge 10 ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 , sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della citata legge n. 517 del 1975 , e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.

6. E' raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 .

7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le societa' promotrici e' Fissato in lire 20 miliardi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

8. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all' articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e' autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni. ((4))

8-bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall' articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 , i locali alberghieri non di lusso ed i locali condotti, da agenzie di viaggio.

---------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 25 marzo 1997 n. 77 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 , il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all' articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche."