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Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 · Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 — Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

((

1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 , e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156 , nonche' sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumita';

d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in localita' Timponi del comune di Senise, nonche' la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi))

2. Il programma di cui al comma 1 e' trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, ((fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise)) , di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera c) del comma 1, il Presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all' articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 , provvede agli ulteriori interventi urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumita' nella localita' Timponi dello stesso comune di Senise, che non siano stati gia' disposti in attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.