Decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873 Art. 13
1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 l'INPS subentra al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Ente autonomo del porto di Trieste nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali rispettivamente previsti dalle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 31 marzo 1977, approvate con decreto del Ministro della marina mercantile in data 1 marzo 1978, e successive variazioni, e del personale dell'Ente autonomo del porto di Trieste in servizio ed in pensione alla data del 1° gennaio 1978, di cui gli articoli 91 e seguenti del vigente regolamento del personale. Fino alla data di costituzione del Comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al comma 2, gli stessi enti portuali continueranno a provvedere alla erogazione dei predetti trattamenti previdenziali, con rimborsi da parte del fondo medesimo. ((3))
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza ivi prevista, e' istituito presso l'INPS un Fondo di previdenza alimentato:
a) da un contributo dovuto dai datori di lavoro, per i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti dal presente articolo, nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile;
b) da un contributo annuale a carico dello Stato in relazione agli squilibri gestionali. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987 e fino ad esaurimento delle prestazioni di cui al comma 1.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le modalita' per la costituzione ed il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al presente articolo, presieduto dal presidente dell'INPS e composto da quattro rappresentanti dei lavoratori dei porti di Genova e Trieste, da due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente designati dal Consorzio autonomo del porto di Genova e dall'Ente autonomo del porto di Trieste, nonche' da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione del Fondo;
b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi assicurativi individuali dovuti al Fondo;
c) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione del presente articolo;
d) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo.
4. Gli importi relativi al contributo di cui alla lettera b) del comma 2 sono valutati in lire 55 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 60 miliardi per l'anno 1988.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998 n. 30 , ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che per "successive variazioni" si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.