Decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 Art. 5-ter
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1. Il termine di cui all' articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' prorogato al 31 dicembre 1987.
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1. Il termine di cui all' articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' prorogato al 31 dicembre 1987.
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