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Decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 · Decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 — Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative

Decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all' (( articolo 1)) restano o sono costituite le commissioni di cui all' articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 . La loro composizione e' integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.

3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di (( conversione)) del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.