Decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628 Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Ulteriori finanziamenti in favore dei consorzi e delle societa' consortili".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.