Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 Art. 9
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.