Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 Art. 7
1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dal seguente: "Tale assegno sara' riassorbito con la successiva progressione economica, per passaggi di livello".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528 .