Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 Art. 13
1. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni e integrazioni.
1. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni e integrazioni.