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Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277 · Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277 — Riporto delle perdite nelle fusioni di societa'

Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

((

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile e' eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 non ha tuttavia effetto per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte di tutte le societa' partecipanti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile , e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile , superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori))