Decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301 , va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.