Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 Art. 7
1. Il passaggio dall'universita' ad altra amministrazione pubblica di cui all' articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , integrate dall' articolo 17 della legge 19 dicembre 1985, n. 705 , per gli aventi titolo al giudizio di idoneita' a professore associate, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianita' di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di prova.
2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovra' fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovra' indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.