Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 Art. 1
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72 , come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, e' prorogato fino al 30 aprile 1986.