Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 Art. 4Contributo per la riparazione
1. Le spese di riparazione di unita' immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unita'.
2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante previsto dall' articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni.